Trentino Sviluppo

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dal 09/02/2018 al 24/02/2018

Violazione della par condicio in periodo elettorale

Trentino Sviluppo, ritenendolo di interesse per le startup e le aziende del settore, aveva ripreso sul proprio sito istituzionale l’annuncio dell’incontro “Dare anima all’impresa - dialogo con Riccardo Illy” tenutosi presso il Mart di Rovereto il 19 gennaio 2018.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto tale comunicazione «in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto l’iniziativa in questione ben avrebbe potuto essere svolta al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre la pubblicazione di tale messaggio sulla pagina ufficiale di Trentino Sviluppo S.p.A. unitamente all’indicazione “l’evento è voluto dal Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore allo Sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi” con cui si fa riferimento ad un soggetto istituzionale determinato e alla sua carica istituzionale ricoperta nell’ambito dell’ente pubblico controllante rende il messaggio pubblicato non conforme al requisito di impersonalità».

Per questi motivi, come sanzione, Trentino Sviluppo deve pubblicare per 15 giorni sulla home page del sito istituzionale un messaggio che rechi l’indicazione di non rispondenza della comunicazione di cui sopra a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Riferimento:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 42/18/CONS - ORDINE NEI CONFRONTI DI TRENTINO SVILUPPO S.P.A., SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 9 LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

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