Avviso Pubblico FESR 1-2017 "Seed Money" - Note di chiarimento
SECONDA NOTA DI CHIARIMENTO
Oggetto: precisazione Sulla tipologia E) del Nuovo Investitore.
in merito all’ammissibilità di una persona fisica come Nuovo Investitore di un beneficiario dell'avviso FESR 1/2017 Fase I si precisa che:
"la partecipazione quale mero socio in società aventi come oggetto sociale e attività prevalente la gestione di fondi di Venture Capital e/o l’acquisizione detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali, non è condizione sufficiente per dimostrare esperienza pluriennale in operazioni di seed e start up capital o per dimostrare di aver effettuato operazioni di seed e start up capital; la persona fisica deve infatti, tramite il proprio curriculum vitae o altri documenti a supporto, dimostrare anche di aver maturato esperienza diretta di investimento come persona fisica in operazioni di seed o startup capital o, se ha effettuato l’investimento tramite la società di cui è socio, di aver contribuito attivamente con le proprie competenze, conoscenze o ruolo societario all’operazione di investimento.”
TERZA NOTA DI CHIARIMENTO
Oggetto: precisazione sulle tempistiche di inizio progetto della Fase II e sulle modalità di pagamento.
in merito all’ammissibilità delle spese rendicontabili nella Fase II si precisa che:
"i documenti di spesa (fatture o documenti equipollenti) dovranno essere datati posteriormente alla data di sottomissione della domanda per l’ammissione nella Fase II (e quindi, in automatico, dopo la liquidazione del saldo della Fase I e l’ingresso del Nuovo Investitore). I documenti di spesa dovranno obbligatoriamente riportare in originale il codice CUP comunicato nella Fase I. Parimenti, i pagamenti effettuati con bonifico bancario devono obbligatoriamente indicare nella causale numero (esatto), come scritto nel documento di spesa e data dello stesso oltre al CUP.
I bonifici indicanti gli estremi di note proforma (documenti generalmente utilizzati dai professionisti, come notai, ingegneri, consulenti,…) od ordini di acquisto, ddt non verranno accettati nella rendicontazione.
Si precisa altresì che la distinta bancaria deve indicare lo stato “eseguita”/”pagata”/”effettuata” o simili e non “accettata”, “inserita”, “in pagamento”, “dare” (o simili).
QUARTA NOTA DI CHIARIMENTO
Oggetto: precisazione sulle tipologie di finanziamento del Nuovo Investitore Fase II.
In merito ai finanziamento privato apportato dal Nuovo Investitore al beneficiario della Fase I, si precisa che:
“Un finanziamento soci infruttifero non costituisce un finanziamento di cui al punto 5 della sezione 7 dell’Avviso FESR 1-2017. Infatti tale tipo di intervento non movimenta il patrimonio netto, ma la posta relativa ai debiti (seppur verso soci) incrementando quindi la posizione debitoria dell’impresa ; non è vietato dall’Avviso, ma non può essere conteggiato come “Investimento del Nuovo Investitore”.
Diverso è invece il caso di un versamento effettuato dal socio Nuovo Investitore nella società beneficiaria in conto futuro aumento di capitale, fattispecie che rientra a pieno titolo come “Investimento del Nuovo Investitore”. Tale versamento infatti andrebbe a costituire una riserva in conto futuro aumento di capitale che, in tal caso movimenterebbe una posta del patrimonio netto.